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Legge 14 febbraio 1987, n. 41 · Legge 14 febbraio 1987, n. 41 — Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa

Legge 14 febbraio 1987, n. 41 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. La Scuola si articola in due classi destinate ad accogliere gli studenti ed i perfezionandi nei corsi di laurea afferenti rispettivamente alle scienze sociali e alle scienze sperimentali e applicate, secondo quanto stabilito dallo statuto.

2. Il preside di ciascuna classe cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive del consiglio di classe cui sono attribuite le funzioni del consiglio di facolta'.

3. La composizione del consiglio di classe e le modalita' per l'elezione del relativo preside sono determinate secondo la normativa universitaria vigente per i consigli di facolta'.

4. Il preside dura in carica un triennio e puo' essere confermato.