Legge 12 dicembre 1986, n. 861 Art. 8Esclusioni oggettive dall'indulto
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale : 1) 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari); 2) 270, commi primo e secondo (associazioni sovversive); 3) 270-bis, comma primo (associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico); 4) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica); 5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione); 6) 283 (attentato contro la Costituzione dello Stato); 7) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato); 8) 285 (devastazione, saccheggio e strage); 9) 286 (guerra civile); 10) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali); 11) 289-bis, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione); 12) 306 (banda armata); 13) 314 (peculato); 14) 315 (malversazione a danno di privati); 15) 317 (concussione); 16) 319, commi primo, secondo e terzo, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 17) 385 (evasione), se l'evasione e' aggravata dalla violenza o minaccia commesse con armi o da piu' persone riunite; 18) 416-bis (associazione di tipo mafioso); 19) 420 (attentato a impianti di pubblica utilita); 20) 422 (strage); 21) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio); 22) 429, comma secondo (danneggiamento seguito da naufragio); 23) 430 (disastro ferroviario); 24) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento); 25) 432, commi primo e terzo (attentati alla sicurezza dei trasporti); 26) 433, comma terzo (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni); 27) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi); 28) 438 (epidemia); 29) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); 30) 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari); 31) 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute); 32) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate); 33) 519 (violenza carnale); 34) 521 (atti di libidine violenti); 35) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge; 36) 628, comma terzo (rapina aggravata); 37) 629, comma secondo (estorsione aggravata); 38) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione); 39) 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione).
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace: 1) 167, comma primo (distruzione o sabotaggio di opere militari); 2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge; 3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge; 4) 215 (peculato militare); 5) 216 (malversazione a danno di militari); 6) 217 (peculato e malversazione del portalettere).
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli: 1) 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , recante disposizioni penali per i militari del Corpo della Guardia di finanza; 2) 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , sostituito dall' articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista; 3) 71, se aggravato ai sensi del secondo comma dell'articolo 74, e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope; 4) 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159 , sostituito dall' articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 , contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al comma quinto del predetto articolo 1; 5) 2, comma primo, della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , concernente l'attuazione dell' articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete.
d) per i reati finanziari;
e) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 .
2. Quando vi e' stata condanna ai sensi dell' articolo 81 del codice penale , ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del decreto, determinando la quantita' di pena condonata.