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Legge 12 dicembre 1986, n. 861 · Legge 12 dicembre 1986, n. 861 — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Legge 12 dicembre 1986, n. 861 Art. 7Esclusioni soggettive dall'indulto

In KraftAmtlicher Text

1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575 , come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 .