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Legge 1 dicembre 1986, n. 831 · Legge 1 dicembre 1986, n. 831 — Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza

Legge 1 dicembre 1986, n. 831 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 e' autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione e' data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ((sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone)) .

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8.