Legge 1 dicembre 1986, n. 831 Art. 6
1. Gli atti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1925, n. 2000 , convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 .
Nota all' art. 6: Il R.D. n. 2000/1923 , reca: "Permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici".