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Legge 10 ottobre 1986, n. 668 · Legge 10 ottobre 1986, n. 668 — Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 63

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 67 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121 , e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";

b) quanto a lire 10 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

c) quanto a lire 7 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.