Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 62
1. Nell' articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150 , al comma 7, numero 2), le parole: "restanti unita'" sono sostituite con le seguenti: "restanti 706 unita', utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri".