Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 36
1. I marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, idonei ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli degli ispettori, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di eta', a domanda, per infermita' o per decesso, qualora non abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo, sono promossi a detta qualifica dal giorno precedente alla cessazione dal servizio.