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Legge 10 ottobre 1986, n. 668 · Legge 10 ottobre 1986, n. 668 — Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 36

In KraftAmtlicher Text

1. I marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, idonei ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli degli ispettori, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di eta', a domanda, per infermita' o per decesso, qualora non abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo, sono promossi a detta qualifica dal giorno precedente alla cessazione dal servizio.