Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 35
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1982, N. 335 COME MODIFICATA DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N.53)) ((2))
-------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 aprile 1982, n. 335 , come modificata dalla L. 1 febbraio 1989, n.53 , ha disposto (con l'art.18) che "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1989; quelli economici dal 1° luglio 1989".