Legge 26 marzo 1986, n. 86 Art. 9
Titolo II RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE DIRETTIVE E DIRIGENZIALI
In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei dirigenti capi compartimento della viabilita', nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio compartimento, sono le seguenti: a) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che sono loro direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti o che vengono loro delegate dal Ministro; b) predisporre le proposte di programmi di massima dei lavori e delle forniture e trasmetterle alla direzione generale per la determinazione di cui all'articolo 8 della presente legge; c) approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti, e sino all'importo di un miliardo per quanto concerne i lavori in economia e le relative forniture; d) adottare i provvedimenti per l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori e forniture anche in economia, approvare contratti, assumere i relativi impegni di spesa nei limiti di valore di cui alla precedente lettera c) ed emettere i titoli di pagamento; e) adottare i provvedimenti per la risoluzione e rescissione dei contratti, nonche' per la definizione delle vertenze sorte in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, con le imprese esecutrici dei lavori affidati dal compartimento, quando cio' che si chiede che l'amministrazione prometta, paghi od abbandoni non superi lire 250 milioni; f) approvare gli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla lettera e) e quando cio' che l'amministrazione promette, rinuncia ed abbandona non superi lire 150 milioni; g) approvare le convenzioni che vengono stipulate tra i compartimenti ed altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti; h) approvare i concordati sulle indennita' di esproprio; i) disporre la corresponsione dei compensi per revisioni dei prezzi definitive per un importo entro i limiti di competenza e comunque quando l'importo totale della revisione non superi la meta' dell'importo contrattuale, sentiti i competenti organi consultivi; l) nominare i collaudatori, approvare gli atti di collaudo dei lavori affidati dal compartimento e disporre la verifica tecnico-contabile degli atti di contabilita' finale; m) nominare, su proposta del primo dirigente tecnico, i direttori dei lavori ed i rispettivi collaboratori nonche' disporre il movimento di personale compartimentale.