Legge 26 marzo 1986, n. 86 Art. 10
Titolo II RISTRUTTURAZIONE DELLE CARRIERE DIRETTIVE E DIRIGENZIALI
In attesa della disciplina organica generale della dirigenza pubblica, le competenze dei primi dirigenti tecnici in servizio presso i compartimenti della viabilita' sono le seguenti: a) sostituire i dirigenti capi compartimento in caso di loro assenza o di impedimento temporaneo; b) esercitare, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento, le attribuzioni dell'ingegnere capo previste dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia; c) provvedere a far redigere gli elaborati necessari per la determinazione dei compensi revisionali per i lavori in corso ed a lavori ultimati; d) coordinare l'attivita' delle sezioni esecutive lavori e proporre ai dirigenti capi compartimento i provvedimenti necessari per la loro migliore funzionalita'; e) provvedere al coordinamento ed alla sorveglianza dei centri di manutenzione e proporre ai dirigenti capi compartimento la distribuzione del personale addetto; f) dirigere l'ufficio progettazione nell'ambito dei programmi disposti; g) rappresentare l'amministrazione nelle procedure di determinazione delle indennita' di espropriazione; h) rappresentare l'amministrazione in seno alle commissioni regionali per il rilevamento dei prezzi dei materiali, trasporti e noli.
Nota all' art. 10: Il R.D. n. 350/1895 riguarda il regolamento per la direzione, la contabilita' e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici.