Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 29
Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.
Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente: "La rinnovazione delle ipoteche e' ordinata su semplice domanda, purche' questa venga prodotta entro il termine di cui all' articolo 2847 del codice civile ".