Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 28
Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.
All'articolo 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' aggiunto il seguente comma: "In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore".