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Legge 2 febbraio 1974, n. 64 · Legge 2 febbraio 1974, n. 64 — Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Art. 13Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici

TITOLO II NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE Capo I NUOVE COSTRUZIONI

In KraftAmtlicher Text

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II della presente legge e quelli di cui al precedente articolo 2, devono richiedere il parere delle sezioni a competenza statale del competente ufficio del genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.