IT · Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Legge 2 febbraio 1974, n. 64 — Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Inhalt
- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 Tipo di strutture e norme tecniche
- Art. 2 Abitati da consolidare
- TITOLO II NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE Capo I NUOVE COSTRUZIONI
- Art. 3 Opere disciplinate e gradi di sismicita
- Art. 4 Contenuto delle norme tecniche
- Art. 5 Sistemi costruttivi
- Art. 6 Edifici in muratura
- Art. 7 Edifici con struttura a pannelli portanti
- Art. 8 Edifici con strutture intelaiate
- Art. 9 Azioni sismiche
- Art. 10 Verifica delle strutture
- Art. 11 Verifica delle fondazioni
- Art. 12 Deroghe
- Art. 13 Parere delle sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile sugli strumenti urbanistici
- Capo II RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI
- Art. 14 Sopraelevazioni
- Art. 15 Riparazioni
- Art. 16 Edifici di speciale importanza artistica
- Capo III VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
- Art. 17 Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti
- Art. 18 Autorizzazione per l'inizio dei lavori
- Art. 19 Registro delle denunzie dei lavori
- TITOLO III REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
- Art. 20 Sanzioni penali
- Art. 21 Accertamento delle violazioni
- Art. 22 Sospensione dei lavori
- Art. 23 Procedimento
- Art. 24 Esecuzione d'ufficio
- Art. 25 Competenza del presidente della giunta regionale
- Art. 26 Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico della regione o al genio civile
- Art. 27 Modalita' per la esecuzione di ufficio
- Art. 28 Utilizzazione di edifici
- Art. 29 Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
- TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 30 Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
- Art. 31 Provvedimenti sostitutivi del prefetto
- Art. 32 Costruzioni in corso e progetti gia' approvati
- Art. 33 Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
- Art. 34