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Legge 27 dicembre 1973, n. 878 · Legge 27 dicembre 1973, n. 878 — Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Legge 27 dicembre 1973, n. 878 Art. 13Contributo per nuovi investimenti

TITOLO II INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE DI NUOVI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE.

In KraftAmtlicher Text

Per la realizzazione di nuovi impianti e opere relative, predisposti dalle imprese di costruzione di navi per la navigazione marittima e dalle imprese addette ai lavori diversi rispettivamente previste dagli articoli 2 e 10, ed approvati dal Ministro per la marina mercantile, destinati ad accrescere la capacita' competitiva delle imprese attraverso il potenziamento dell'assetto impiantistico o il miglioramento dell'organizzazione produttiva relativi ai lavori navali, puo' essere concesso un contributo del 10 per cento sul totale degli investimenti ammessi. Sono esclusi dal contributo i lavori compresi nei piani di ristrutturazione per i quali sia stato concesso il contributo previsto dal titolo II della legge 4 gennaio 1968, n. 19 .