IT · Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Legge 27 dicembre 1973, n. 878 — Provvidenze per l'industria cantieristica navale
Inhalt
- TITOLO I CONTRIBUTI PER LAVORI NAVALI
- Art. 1 Contributo per nuove costruzioni navali
- Art. 2 Cantieri ammessi al contributo per nuove costruzioni navali
- Art. 3 Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali
- Art. 4 Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali
- Art. 5 Provvedimento di concessione del contributo per nuove costruzioni navali
- Art. 6 Classificazione delle navi
- Art. 7 Termine di ultimazione dei lavori di nuove costruzioni navali
- Art. 8 Apprestamenti difensivi
- Art. 9 Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali
- Art. 10 Contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali
- Art. 11 Campo di applicazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali
- Art. 12 Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali
- TITOLO II INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE DI NUOVI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE.
- Art. 13 Contributo per nuovi investimenti
- Art. 14 Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo per nuovi investimenti
- Art. 15 Termine di ultimazione dei lavori di nuovi impianti e attrezzature
- TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE
- Art. 16 Controllo e vigilanza
- Art. 17 Accertamento dell'esecuzione dei lavori
- Art. 18 Termine per la presentazione dei documenti relativi alla liquidazione finale dei contributi
- Art. 19 Termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo per alcune costruzioni navali
- Art. 20 Contributo per la creazione di nuovi stabilimenti di motori navali iniziata durante la validita' della legge 4 gennaio 1968, n. 19
- Art. 21 Contributo per investimenti in corso nel secondo semestre del 1971
- Art. 22 Proroga del termine per la presentazione dei documenti per la liquidazione finale dei contributi
- Art. 23 Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 4 gennaio 1968, n. 19
- Art. 24 Norme regolamentari
- Art. 25 Durata della legge e stanziamenti