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Legge 14 dicembre 1973, n. 829 · Legge 14 dicembre 1973, n. 829 — Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 41Figli legittimi - Equiparazione ai figli legittimi

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Le prestazioni dell'OPAFS sono erogate a favore dei figli legittimi anche se nati da matrimonio contratto dall'iscritto dopo il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Agli effetti delle precisazioni dell'ente, ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente, i figli adottivi. Sono, altresi', equiparati gli affiliati, purche' l'atto di affiliazione sia di data anteriore alla cessazione dal servizio.