Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 40Personale in prova cessato dal servizio
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Le somme, trattenute agli iscritti a favore della OPAFS sono rimborsate senza interessi: a) agli iscritti in prova esonerati, licenziati o dispensati; b) agli iscritti in prova dimissionari o dichiarati decaduti dal servizio. Non si procede al rimborso delle ritenute ne' alla liquidazione della buonuscita: a) agli iscritti in prova cessati dal servizio per cause che diano luogo a liquidazione di pensione eccezionale; b) ai superstiti di iscritti in prova cessati dal servizio per morte. Le persone di cui al comma precedente conservano titolo a tutte le prestazioni dell'OPAFS.