Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 30Esercizio finanziario
TITOLO IV LA GESTIONE FINANZIARIA
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per ogni esercizio finanziario sono compilati: a) il bilancio di previsione per l'anno che inizia il 1 gennaio successivo; b) il rendiconto per l'anno scaduto il 31 dicembre precedente.