Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 29Norma transitoria
TITOLO III LA GESTIONE DEL CREDITO
Sino a quando non entra in vigore il regolamento previsto dall'articolo 28 della presente legge, le operazioni relative all'esercizio del credito sono disciplinate dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850 , e successive modificazioni.