Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 22Garanzia sui prestiti
TITOLO III LA GESTIONE DEL CREDITO
Per i prestiti accordati verso cessione e di quote di stipendio dagli istituti ed enti di cui all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , non e' ammessa altra garanzia che quella dell'Opera di previdenza.