Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 21Trattenute per spese d'amministrazione
TITOLO III LA GESTIONE DEL CREDITO
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, dovra' essere trattenuta a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato una somma calcolata in ragione dello 0,50 per cento per spese di amministrazione. Tale percentuale puo' essere modificata con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.