Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 18Istituzione della gestione del credito
TITOLO III LA GESTIONE DEL CREDITO
L'OPAFS provvede ad esercitare il credito ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attivita' di servizio.
TITOLO III LA GESTIONE DEL CREDITO
L'OPAFS provvede ad esercitare il credito ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attivita' di servizio.