Legge 14 dicembre 1973, n. 829 Art. 17Altre prestazioni
TITOLO II LE PRESTAZIONI
Le altre prestazioni previste dall'articolo 2, le misure e le condizioni per l'erogazione delle medesime sono determinate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su proposta del consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio dell'Opera.