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Legge 11 agosto 1973, n. 533 · Legge 11 agosto 1973, n. 533 — Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Legge 11 agosto 1973, n. 533 Art. 18Costituzione dei tribunali in sezioni

In KraftAmtlicher Text

L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' cosi' modificato: "Il tribunale puo' essere costituito in piu' sezioni. Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro. A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie".