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Legge 11 agosto 1973, n. 533 · Legge 11 agosto 1973, n. 533 — Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Legge 11 agosto 1973, n. 533 Art. 17Costituzione delle preture in sezioni

In KraftAmtlicher Text

L'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' cosi' modificato: "Gli uffici di pretura possono essere costituiti in piu' sezioni. Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro. A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie".