Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 38Ricostruzione della posizione previdenziale
Capo IV NORME TRANSITORIE E FINALI
L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale posteriormente al giugno 1950, e' computabile, ai fini della determinazione dell'anzianita' contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO. I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , sul conto individuale, e che non siano stati liquidati entro il 7 luglio 1970, vengono considerati ai fini della determinazione della anzianita' contributiva come riferiti all'anno in cui il versamento dei contributi e' pervenuto all'ENASARCO, se precedenti il giugno 1950, o all'anno per il quale i contributi sono stati versati, se successivi al giugno 1950.