Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 · Legge 2 febbraio 1973, n. 12 — Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 37Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennita' per scioglimento del contratto

Capo IV NORME TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui e' stato effettuato il versamento volontario. Gli importi, derivanti da liquidazioni dell'indennita' di risoluzione del rapporto, trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennita' e' stata accantonata dalla ditta. ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza del 11 - 23 novembre 1999, n. 433 (in G.U. 1a s.s. 1/12/1999, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 10 e 37 del presente provvedimento ", nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima."