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Legge 2 febbraio 1973, n. 12 · Legge 2 febbraio 1973, n. 12 — Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 35Vigilanza

Capo III RICORSI E VIGILANZA

In KraftAmtlicher Text

La vigilanza sull'applicazione delle norme di questo titolo e relative norme di attuazione, spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'ispettorato del lavoro. Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai proponenti all'ENASARCO sono conferite all'Ente stesso ed ai suoi incaricati le facolta' attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . A tal fine il preponente e' tenuto ad esibire all'Ente ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con l'agente o con il rappresentante di commercio.