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Legge 2 febbraio 1973, n. 12 · Legge 2 febbraio 1973, n. 12 — Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 34Oblazione

Capo III RICORSI E VIGILANZA

In KraftAmtlicher Text

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del precedente articolo 33, e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO puo' ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dello articolo precedente.