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Legge 2 febbraio 1973, n. 12 · Legge 2 febbraio 1973, n. 12 — Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 29Addebiti e prestiti

Capo II PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facolta', da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato. Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della facolta' di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non e' portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita e' trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilita' di pensione.