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Legge 2 febbraio 1973, n. 12 · Legge 2 febbraio 1973, n. 12 — Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 28Disponibilita' dei crediti degli iscritti

Capo II PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, ne' sequestrabili, ne' pignorabili. ((7)) L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere lo ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non puo' essere superiore al quinto. Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all' articolo 11 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 , e' estinto. ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza del 22 - 26 giugno 2009, n. 183 (in G.U. 1/07/2009, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo ", nella parte in cui esclude la pignorabilita' per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti del quinto della residua parte."