Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 17Trasformazione della pensione di invalidita' nella pensione di vecchiaia
Capo II PRESTAZIONI
All'atto del raggiungimento del 60°, anno di eta' se uomini e del 55° anno di eta' se donne, e sempreche' sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianita' contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di commercio hanno diritto alla pensione piu' elevata tra quella di invalidita' gia' in godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 10 con riferimento all'intero periodo di iscrizione.