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Legge 2 febbraio 1973, n. 12 · Legge 2 febbraio 1973, n. 12 — Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 Art. 16Accertamento dello stato di invalidita

Capo II PRESTAZIONI

In KraftAmtlicher Text

L'accertamento dello stato di invalidita' e' effettuato dall'ENASARCO. La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidita' e' demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove lo iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del collegio medico e' definitivo. Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosce l'invalidita', le relative spese, nella misura di un terzo sono a carico del richiedente. L'ENASARCO ha la facolta' di sottoporre il pensionato per invalidita' a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidita'. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite e' motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.