Legge 8 agosto 1972, n. 457 Art. 27
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
I periodi per i quali e' corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.