Legge 8 agosto 1972, n. 457 Art. 26
TITOLO III TRATTAMENTO SPECIALE AI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza, sociale. Il relativo onere con evidenza contabile e' posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.