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Legge 8 agosto 1972, n. 457 · Legge 8 agosto 1972, n. 457 — Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli

Legge 8 agosto 1972, n. 457 Art. 21

TITOLO II INTEGRAZIONE DEL SALARIO IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

In KraftAmtlicher Text

La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 puo' essere modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del, Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.