Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 8 agosto 1972, n. 457 · Legge 8 agosto 1972, n. 457 — Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli

Legge 8 agosto 1972, n. 457 Art. 20

TITOLO II INTEGRAZIONE DEL SALARIO IN FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

In KraftAmtlicher Text

Il contributo a carico del datore di lavoro e' dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed e' commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 . ((2)) Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l' articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 .

-------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 29 luglio 1981, n.402 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n.537 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall' art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , a carico del datore di lavoro agricolo e' ridotta dal 3 al 1,50 per cento."