Legge 6 dicembre 1971, n. 1084 Art. 5Poteri del comitato amministratore del Fondo
Spetta al comitato amministratore: a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse; b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo; c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti contributi e le prestazioni in applicazione della presente legge; d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo; e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell' articolo 65 della legge 30 aprile 1969 n. 153 .