Legge 6 dicembre 1971, n. 1084 Art. 4Scopi del Fondo
((Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti)) .