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Legge 6 dicembre 1971, n. 1084 · Legge 6 dicembre 1971, n. 1084 — Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Legge 6 dicembre 1971, n. 1084 Art. 11Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora

In KraftAmtlicher Text

Insieme con il contributo integrativo di cui all'articolo 9 della presente legge, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, a qualsiasi titolo, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti anche per la quota a carico dei lavoratori, fermo restando il diritto di rivalsa mediante trattenuta sulla retribuzione ad essi spettante. I versamenti dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere effettuati a periodi trimestrali posticipati e non oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 per cento annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.