Legge 6 dicembre 1971, n. 1084 Art. 10Definizione di retribuzione globale mensile
Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, dell'indennita' di contingenza e delle altre eventuali indennita' fisse mensili a carattere continuativo. Dalla retribuzione globale mensile sono escluse: a) le quote delle doppie mensilita'; b) le somministrazioni in natura e le indennita' sostitutive di esse; c) le indennita' di mensa e simili; d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.