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Legge 14 agosto 1971, n. 822 · Legge 14 agosto 1971, n. 822 — Provvidenze a favore del porto di Trieste

Legge 14 agosto 1971, n. 822 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare e' pagata una sola volta ed ha validita' fino alla scadenza della tassa di ancoraggio. Essa parimenti e' pagata una sola volta dai rimorchiatori unitamente alla tassa di ancoraggio ed e' liquidata con il criterio indicato nell' articolo 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 .