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Legge 14 agosto 1971, n. 822 · Legge 14 agosto 1971, n. 822 — Provvidenze a favore del porto di Trieste

Legge 14 agosto 1971, n. 822 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Le navi che compiono nel porto di Trieste operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui all' articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 . La tassa e' dovuta nella misura non superiore a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo, salvo quanto disposto al successivo articolo 7.