Legge 14 agosto 1971, n. 822 Art. 6
Le navi che compiono nel porto di Trieste operazioni di commercio possono essere assoggettate dall'Ente porto al pagamento della tassa supplementare di ancoraggio di cui all' articolo 23 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 . La tassa e' dovuta nella misura non superiore a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta ad ogni approdo, salvo quanto disposto al successivo articolo 7.