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Legge 14 agosto 1971, n. 817 · Legge 14 agosto 1971, n. 817 — Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice

Legge 14 agosto 1971, n. 817 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprieta' coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza: 1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi; 2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalita' di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purche' destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprieta' diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico; 3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia. A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.