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Legge 14 agosto 1971, n. 817 · Legge 14 agosto 1971, n. 817 — Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice

Legge 14 agosto 1971, n. 817 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 , agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice sono di competenza delle regioni. Le disponibilita' relative al "fondo di rotazione" previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 , comprensivo degli apporti e dei rientri, dalla stessa data, saranno annualmente ripartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le regioni a statuto speciale ed ordinario sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 . L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovra' essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni gia' in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge.