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Legge 25 luglio 1971, n. 568 · Legge 25 luglio 1971, n. 568 — Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati

Legge 25 luglio 1971, n. 568 Art. 17

TITOLO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

L'articolo unico - sub articolo 5 - ultimo comma - della legge 19 ottobre 1970, n. 744 - e' modificato come segue: "Ai predetti profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno e non fruiscano di alcun trattamento previdenziale per malattia, e' concessa, a carico del Ministero dell'interno, l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, per la durata di un anno dalla data del rimpatrio". All'onere di lire 120.000.000 derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1971 si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.