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Legge 25 luglio 1971, n. 568 · Legge 25 luglio 1971, n. 568 — Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati

Legge 25 luglio 1971, n. 568 Art. 16

TITOLO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

La prefettura di Roma e' autorizzata a provvedere al pagamento delle spese per vitto ed alloggio consumate in alberghi e pensioni della provincia di Roma a tutto il 31 marzo 1971 dai profughi ed assimilati in eccedenza al periodo massimo di ospitalita' previsto dall' articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744 . All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'attuazione della presente norma per l'anno 1971, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 2506 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.