Legge 1 aprile 1971, n. 217 Art. 7Sezioni dopolavoro
Le direttive dell'ufficio centrale dopolavoro dei monopoli di Stato sono attuate, nelle varie sedi, a mezzo di sezioni dopolavoro. Le sezioni sono rette da un consiglio direttivo eletto dai dipendenti dell'amministrazione iscritti al dopolavoro e formato da non meno di cinque componenti e non piu' di nove, in relazione al numero degli iscritti ed ai settori di attivita'. Ogni consiglio elegge fra i propri componenti il presidente.